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SE IL BIMBO CADE SUL MARCIAPIEDE DISCONNESSO, CHI E' RESPONSABILE?

La Corte di Cassazione tornadosi a pronunciare in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha affermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Secondo gli Ermellini la caduta di un bambino avvenuta in un luogo ben noto allo stesso, posto che si era nei pressi della casa del nonno, obbligavano quest'ultimo, che era a conoscenza dello stato di sconnessione del marciapiede, a prestare un'adeguata sorveglianza. 

In base al soprarichiamato principio, la Corte ha ritenuto che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del Comune ai sensi sia dell’art. 2051 che dell’art. 2043 del codice civile.

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza n° 33390/2022

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